Calcio
JUVENTUS - La Corte UE sul caso plusvalenze: "Un giudice può annullare le sanzioni"
16.07.2026 13:24 di Redazione
aA

Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene - dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea interrogata dal TAR del Lazio - potranno affidarsi a un giudice per richiedere l'annullamento delle sanzioni subite in merito all'inchiesta sulle plusvalenza della Juventus.

Il divieto di esercitare un'attività professionale in tutti gli Stati membri può essere giustificato solo se persegue un obiettivo legittimo ed è proporzionato e, pertanto, spetterà a un giudice italiano verificare che il sistema di giustizia sportiva fornisca un controllo effettivo e indipendente, senza necessità di un doppio grado di giudizio. È questo ciò che emerge dalla sentenza della Corte dell'UE.

Di seguito il testo integrale della sentenza della Corte UE: "Giustizia sportiva: le sanzioni disciplinari devono essere soggette a controllo giurisdizionale conformemente al diritto dell'UE. Il 1° aprile 2022, la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha avviato procedimenti disciplinari contro diverse società, tra cui la Juventus FC, e contro alcuni dei loro dirigenti sospettati di aver partecipato a un sistema di plusvalenze artificiali relative a trasferimenti di giocatori, finalizzato a gonfiare artificialmente il loro valore contabile. Successivamente, a due dirigenti della Juventus è stato vietato di svolgere qualsiasi attività all'interno della FIGC. Tali sanzioni sono state poi estese a livello globale dalla Fédération internationale de Football Association (FIFA) e confermate dalla più alta corte sportiva italiana. A seguito di un ricorso presentato dinanzi a un tribunale amministrativo italiano, quest'ultimo, il cui potere è limitato alla concessione di risarcimenti, senza la possibilità di annullare tali sanzioni, ha chiesto alla Corte di Giustizia se tali sanzioni siano compatibili con la libertà di circolazione garantita dal diritto dell'UE, e se un tale sistema di controllo giurisdizionale sia conforme al diritto dell'UE. In primo luogo, la Corte di Giustizia ritiene che una sanzione che vieta l'esercizio di un'attività professionale in tutti gli Stati membri violi la libertà di circolazione degli amministratori interessati. Tuttavia, tale restrizione può essere giustificata se persegue un obiettivo legittimo di interesse pubblico e se è proporzionata a tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale accertare se tali requisiti siano soddisfatti, tenendo presente che il primo requisito sembra essere soddisfatto alla luce del ruolo che il rispetto degli standard finanziari e contabili applicabili alle società calcistiche riveste nel garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, il giudice nazionale deve accertarsi non solo che i divieti temporanei di esercizio di un'attività professionale previsti dalla FIGC facciano parte di un sistema coerente e completo, volto a porre fine a condotte illecite e a prevenirne il ripetersi, ma anche che la determinazione di tali sanzioni sia soggetta a criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori. In secondo luogo, gli individui devono disporre di un effettivo ricorso giuridico contro gli atti che ledono le libertà riconosciute dal diritto dell'UE e, in particolare, contro gli atti che impongono tali sanzioni. Affinché il diritto degli Stati membri soddisfi tale requisito, deve innanzitutto consentire agli individui di adire le vie legali dinanzi a un giudice o a un tribunale competente ad annullare tali sanzioni e, se necessario, a disporre misure cautelari. In secondo luogo, gli Stati membri devono garantire l'indipendenza di tale giudice o tribunale, in particolare da eventuali pressioni esterne che potrebbero essere esercitate dalle organizzazioni sportive interessate. Inoltre, è essenziale che l'esistenza, la composizione e l'organizzazione di tale corte o tribunale siano disciplinate dalla legge. Infine, la corte o il tribunale in questione deve fornire alle parti le necessarie garanzie procedurali, in particolare il rispetto dei diritti della difesa e l'osservanza del principio che le parti debbano essere ascoltate, ed esercitare un effettivo controllo giurisdizionale sugli atti sottoposti al suo esame. Al contrario, il diritto dell'UE non richiede un secondo livello di giurisdizione: l'esistenza di una corte o di un tribunale che garantisca un effettivo accesso alla giustizia. Spetta al giudice nazionale accertare se i tribunali sportivi italiani o, quantomeno, il giudice che emette la decisione di ultima istanza, soddisfino tutte le condizioni nel caso di specie".

Tutto iniziò nel 2021, quando la Procura di Torino avviò l'indagine "Prisma". Sotto la lente di ingrandimento finirono i bilanci del club bianconero, data l'ipotesi di reato legata alle "plusvalenze fittizie" e alla "manovra stipendi" attuata durante il covid. Nell'aprile 2022 è la stessa FIGC ad aprire un procedimento che porta alle dimissioni di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene a gennaio 2023, a cui la Corte Federale d'Appello infligge rispettivamente 24 e 16 mesi.

Nella primavera del 2023 anche il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI approva i mesi di inibizione, ma a cavallo tra 2023 e 2024 Andrea Agnelli decide di impugnare la decisione e presentare ricorso al TAR del Lazio. Lo stesso TAR rileva potenziali incongruenze tra il diritto italiano e quello comunitario, e si rivolge così alla Corte di Giustizia dell'UE, che con la sentenza di oggi ha concesso ad Agnelli e Arrivabene di rivolgersi a un giudice per ottenere l'annullamento della sentenza.

ULTIMISSIME CALCIO
TUTTE LE ULTIMISSIME
NOTIZIE SUCCESSIVE >>>
JUVENTUS - La Corte UE sul caso plusvalenze: "Un giudice può annullare le sanzioni"

di Redazione

16/07/2026 - 13:24

Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene - dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea interrogata dal TAR del Lazio - potranno affidarsi a un giudice per richiedere l'annullamento delle sanzioni subite in merito all'inchiesta sulle plusvalenza della Juventus.

Il divieto di esercitare un'attività professionale in tutti gli Stati membri può essere giustificato solo se persegue un obiettivo legittimo ed è proporzionato e, pertanto, spetterà a un giudice italiano verificare che il sistema di giustizia sportiva fornisca un controllo effettivo e indipendente, senza necessità di un doppio grado di giudizio. È questo ciò che emerge dalla sentenza della Corte dell'UE.

Di seguito il testo integrale della sentenza della Corte UE: "Giustizia sportiva: le sanzioni disciplinari devono essere soggette a controllo giurisdizionale conformemente al diritto dell'UE. Il 1° aprile 2022, la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha avviato procedimenti disciplinari contro diverse società, tra cui la Juventus FC, e contro alcuni dei loro dirigenti sospettati di aver partecipato a un sistema di plusvalenze artificiali relative a trasferimenti di giocatori, finalizzato a gonfiare artificialmente il loro valore contabile. Successivamente, a due dirigenti della Juventus è stato vietato di svolgere qualsiasi attività all'interno della FIGC. Tali sanzioni sono state poi estese a livello globale dalla Fédération internationale de Football Association (FIFA) e confermate dalla più alta corte sportiva italiana. A seguito di un ricorso presentato dinanzi a un tribunale amministrativo italiano, quest'ultimo, il cui potere è limitato alla concessione di risarcimenti, senza la possibilità di annullare tali sanzioni, ha chiesto alla Corte di Giustizia se tali sanzioni siano compatibili con la libertà di circolazione garantita dal diritto dell'UE, e se un tale sistema di controllo giurisdizionale sia conforme al diritto dell'UE. In primo luogo, la Corte di Giustizia ritiene che una sanzione che vieta l'esercizio di un'attività professionale in tutti gli Stati membri violi la libertà di circolazione degli amministratori interessati. Tuttavia, tale restrizione può essere giustificata se persegue un obiettivo legittimo di interesse pubblico e se è proporzionata a tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale accertare se tali requisiti siano soddisfatti, tenendo presente che il primo requisito sembra essere soddisfatto alla luce del ruolo che il rispetto degli standard finanziari e contabili applicabili alle società calcistiche riveste nel garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, il giudice nazionale deve accertarsi non solo che i divieti temporanei di esercizio di un'attività professionale previsti dalla FIGC facciano parte di un sistema coerente e completo, volto a porre fine a condotte illecite e a prevenirne il ripetersi, ma anche che la determinazione di tali sanzioni sia soggetta a criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori. In secondo luogo, gli individui devono disporre di un effettivo ricorso giuridico contro gli atti che ledono le libertà riconosciute dal diritto dell'UE e, in particolare, contro gli atti che impongono tali sanzioni. Affinché il diritto degli Stati membri soddisfi tale requisito, deve innanzitutto consentire agli individui di adire le vie legali dinanzi a un giudice o a un tribunale competente ad annullare tali sanzioni e, se necessario, a disporre misure cautelari. In secondo luogo, gli Stati membri devono garantire l'indipendenza di tale giudice o tribunale, in particolare da eventuali pressioni esterne che potrebbero essere esercitate dalle organizzazioni sportive interessate. Inoltre, è essenziale che l'esistenza, la composizione e l'organizzazione di tale corte o tribunale siano disciplinate dalla legge. Infine, la corte o il tribunale in questione deve fornire alle parti le necessarie garanzie procedurali, in particolare il rispetto dei diritti della difesa e l'osservanza del principio che le parti debbano essere ascoltate, ed esercitare un effettivo controllo giurisdizionale sugli atti sottoposti al suo esame. Al contrario, il diritto dell'UE non richiede un secondo livello di giurisdizione: l'esistenza di una corte o di un tribunale che garantisca un effettivo accesso alla giustizia. Spetta al giudice nazionale accertare se i tribunali sportivi italiani o, quantomeno, il giudice che emette la decisione di ultima istanza, soddisfino tutte le condizioni nel caso di specie".

Tutto iniziò nel 2021, quando la Procura di Torino avviò l'indagine "Prisma". Sotto la lente di ingrandimento finirono i bilanci del club bianconero, data l'ipotesi di reato legata alle "plusvalenze fittizie" e alla "manovra stipendi" attuata durante il covid. Nell'aprile 2022 è la stessa FIGC ad aprire un procedimento che porta alle dimissioni di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene a gennaio 2023, a cui la Corte Federale d'Appello infligge rispettivamente 24 e 16 mesi.

Nella primavera del 2023 anche il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI approva i mesi di inibizione, ma a cavallo tra 2023 e 2024 Andrea Agnelli decide di impugnare la decisione e presentare ricorso al TAR del Lazio. Lo stesso TAR rileva potenziali incongruenze tra il diritto italiano e quello comunitario, e si rivolge così alla Corte di Giustizia dell'UE, che con la sentenza di oggi ha concesso ad Agnelli e Arrivabene di rivolgersi a un giudice per ottenere l'annullamento della sentenza.